Cilse Comitato Scientifico

CILSE - Comitato Scientifico
Il comitato scientifico si occupa dello studio del fenomeno del Sovraindebitamento, Organizza seminari e convegni volti allao studio del Sovraindebitamento; Promuove la Pubblicazione di Riviste e Libri sul Sovraindebitamento e sulla problematica dell'indebitamento.

Pubblicazioni ed informazioni

IL RUOLO DELL’O.C.C. NEI RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI DEL DEBITORE

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio hanno natura concorsuale come si evince dalla lettura dell’art. 6, comma 1 della legge 3/2012.

Nuove Procedure di Sovraindebitamento

Con l'introduzione del nuovo CCI la sono previste 4 procedure di accesso al Sovraindebitamento::1. Accordo di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore;
2. Concordato Minore
3. Liquidazione Giudiziale
4. Esdebitamento

Piano del Consumatore

La configurazione normativa del piano del consumatore si delinea secondo un modello di “concordato coattivo” nel quale non è prevista la fase di approvazione della proposta per deliberazione dei creditori. La giustificazione di questa peculiare configurazione è individuabile nella tutela dell’interesse di ordine pubblico economico alla definizione ragionevole delle situazioni di sovraindebitamento di coloro che non svolgono attività economica

Piano di Liquidazione

La liquidazione del patrimonio del debitore rappresenta l’ultima soluzione alla crisi da sovraindebitamento 

Alla luce delle modifiche introdotte con il D.L. nr. 179/2012 (convertito in Legge nr. 221/2012), la sezione seconda della Legge nr. 3/2012 è oggi interamente dedicata alla disciplina della procedura di “liquidazione del patrimonio” che si pone come alternativa volontaria alle procedure di carattere negoziale previste nella sezione prima della stessa norma

Accordo di Composizione della Crisi

L'accordo del debitore consiste in un “patto” tra il debitore ed i propri Creditori, il quale viene raggiunto sulla base di una proposta, formulata dal debitore con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti

Accordo e piano a Confronto

Una breve analisi sulle due procedure a Confronto

Il Gestore della Crisi

Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”. Il Gestore della crisi sarà pertanto il professionista iscritto nell’apposito elenco e designato, come più volte accennato, dal Referente.

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