CILSE -
L' obiettivo generale del progetto CILSE Centro Italiano per la lotta al Sovraindebitamento è supportare le attività del sportello di segretariato sociale e degli altri nodi della rete di cui lo sportello è parte, nel rispondere alle esigenze primarie dei cittadini più vulnerabile di : avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi; conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita. Supportare i cittadini indebitati attraverso le normative di esdebitazione vigenti.
Il segretariato Sociale Cilse in collaborazione con il centro studi sul Sovraindebitamento valuta le condizioni preliminari di Accesso ad una delle procedure di Sovraindebitamento.scrivi a: segretariato@cilse.it
Con Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 179/2012 conv. con la L. del 17/12/2012 n. 212 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 e successive modifiche ), al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, si è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi.
Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Si tratta di una disciplina che prevede tre modalità di soluzione della crisi del debitore non fallibile:
§ Concordato Minore,
§ Ristrutturazione dei debiti del consumatore,
§ Liquidazione Controllata,
§ Esdebitazione Sovraindebitamento.
A mezzo di tali procedure si prevede un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, da attuarsi attraverso la collaborazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, strutture espressamente previste e regolate dalla legge n.3/2012 e dal relativo regolamento attuativo.
Tre possibili procedure e risultati
L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
§ Concordato Minore ex Accordo di ristrutturazione dei debiti: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
§ Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex Piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti da consumo che non riguardano attività professionale o d'impresa.
§ Liquidazione Controllata ex Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
§ L’esdebitazione del debitore incapiente è una procedura a favore dei soggetti sovraindebitati, introdotta dal Decreto Ristori
All'esito della procedura di gestione
della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può
beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione.
L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi
debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in
parte.
Chi può
accedere:
§ consumatore
§ imprenditore agricolo;
§ c.d. start up innovativa.
§ imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
§ imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
§ imprenditore cessato;
§ socio illimitatamente responsabile;
§ professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
§ società professionali ex L. 183/2011;
§ associazioni professionali o studi professionali associati;
§ società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
§ enti privati non commerciali.
Consigli di cui puoi fidarti ogni volta
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