Con Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 179/2012 conv. con la L. del 17/12/2012 n. 212 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 e successive modifiche ), al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, si è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi.
Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Si tratta di una disciplina che prevede tre modalità di soluzione della crisi del debitore non fallibile:
§ Concordato Minore,
§ Ristrutturazione dei debiti del consumatore,
§ Liquidazione Controllata,
§ Esdebitazione Sovraindebitamento.
A mezzo di tali procedure si prevede un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, da attuarsi attraverso la collaborazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, strutture espressamente previste e regolate dalla legge n.3/2012 e dal relativo regolamento attuativo.
Tre possibili procedure e risultati
L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
§ Concordato Minore ex Accordo di ristrutturazione dei debiti: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
§ Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex Piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti da consumo che non riguardano attività professionale o d'impresa.
§ Liquidazione Controllata ex Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
§ L’esdebitazione del debitore incapiente è una procedura a favore dei soggetti sovraindebitati, introdotta dal Decreto Ristori
All'esito della procedura di gestione
della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può
beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione.
L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi
debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in
parte.
Chi può
accedere:
§ consumatore
§ imprenditore agricolo;
§ c.d. start up innovativa.
§ imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
§ imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
§ imprenditore cessato;
§ socio illimitatamente responsabile;
§ professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
§ società professionali ex L. 183/2011;
§ associazioni professionali o studi professionali associati;
§ società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
§ enti privati non commerciali.
Per poter beneficiare delle procedure di composizione della crisi è necessario possedere avere possedere il requisito soggettivo di:
1. consumatore
2. imprenditore agricolo;
3. c.d. start up innovativa.
4. imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
5. imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
6. imprenditore cessato;
7. socio illimitatamente responsabile;
8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9. società professionali ex L. 183/2011;
10. associazioni professionali o studi professionali associati;
11. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
enti privati non commercialiPer poter accedere ad una delle Procedure di Sovraindebitamento : Vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).
Il concetto di” sovraindebitamento” è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.
Il consumatore, invece, è definito come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (Art.6, co.2, lett b), L.3/2012).
Questa specifica individuazione è da ricondursi alla volontà del legislatore di distinguere nettamente la procedura relativa al consumatore, rispetto a quella prevista per tutti i restanti soggetti non fallibili.
Non possono accedere a queste procedure coloro che sono in queste condizioni:
* essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3/2012;
* aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
* aver subito, per cause imputabili al debitore, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14-bis (ovvero l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore);
* aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.Le funzioni che la L.3/2012 affida all’Organismo sono molto
importanti e riguardano ogni fase dell’accordo di composizione della crisi e
del piano del consumatore.
L’avvio del procedimento è volontario, in quanto ha inizio con 1) Il Deposito di Un Istanza di Accesso alla procedura di Sovraindebitamento presso un Organismo di Composizioen della Crisi avete sede nel circondario del Tribunale di Residenza oppore
2) attraverso il deposito di un’istanza di nomina di un professionista che svolge le funzioni di OCC da parte del debitore/consumatore presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore o del luogo di residenza del consumatore.
L’Organismo entra immediatamente in scena, in quanto, ai sensi dell’art. 7 co.1 e 1 bis L.3/2012, deve essere di ausilio al debitore/consumatore nella predisposizione di una proposta di accordo ai propri creditori avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. E’ consigliabile che il debitore/consumatore abbia sempre un proprio professionista che lo aiuti nella predisposizione dell’accordo/piano, in quanto, come vedremo più avanti, all’OCC spetta il compito non di predisporre l’accordo/piano ma solo di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e di attestare la fattibilità della stessa.
Il piano redatto dal consumatore e la proposta di accordo redatto dal debitore devono prevedere:
- scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, (per esempio pagamenti rateali, cessione crediti futuri, cessione dei beni, liquidazione dell’attivo, ecc…);
- le garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti;
- le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
La proposta potrà, inoltre, prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati, purché venga comunque assicurata una loro soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. Il pagamento dei crediti impignorabili di cui all’art. 545 del Codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, invece, deve essere assicurato in ogni caso. Per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’IVA e per le ritenute operate e non versate può essere prevista solo una dilazione.
La proposta di accordo con continuazione dell’attività di impresa e il piano del consumatore, inoltre, possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati (art. 8 co. 4).
Unitamente a tale proposta, il debitore deve depositare presso il Tribunale altri documenti, tra i quali il più importante è sicuramente l’attestazione sulla fattibilità del piano, redatta dall’OCC.
Per tutte queste molteplici funzioni, l’OCC sembra rivestire congiuntamente i ruoli che nel concordato preventivo hanno l’attestatore (sia ex art. 161 co.3 che 160 co.2 l.fall.), il commissario giudiziale e persino, se disposto dal giudice (art. 15 co.8), le funzioni di liquidatore.
Una volta predisposta la proposta con tutti gli allegati richiesti dalla legge, il sovraindebitato dovrà provvedere al deposito della stessa presso il Tribunale competente. Contestualmente, e non oltre tre giorni, l’OCC dovrà comunicare la proposta all’agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali indicando la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti.
1. Il piano del consumatore
Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dal privato consumatore che, secondo l’art. 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012, deve intendersi “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In particolare, il piano del consumatore si esplica in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e conseguente rateizzazione del debito residuo – in media 6/7 anni (la durata è molto variabile da un Tribunale a un altro).
Talvolta, in favore della procedura, possono essere inseriti in piano anche cessioni di beni, TFR, crediti futuri etc.
Il piano del consumatore, segue una valutazione molto stringente, dapprima dell’OCC, poi del Giudice, circa il requisito della meritevolezza del debitore. Infatti, può accedervi soltanto il sovraindebitato che ha, negli anni, assunto responsabilmente obbligazioni ritenendo di poterle ragionevolmente adempiere in base alle consistenze economico/reddituale del momento, ma che tuttavia, a causa di vicende sopravvenute ed estranee alla sua volontà lo hanno condotto al sovraindebitamento.
Valutata la meritevolezza del debitore, il Giudice omologa il piano e lo rende esecutivo nei confronti di tutti i creditori, prescindendo dal loro consenso, disponendo per tale provvedimento la pubblicità.
2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato anche da enti e imprese non fallibili.
Dal punto di vista procedurale ha caratteristiche molto simili a quelle del piano del consumatore. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, l’accordo, non necessita di valutazioni penetranti sulla meritevolezza, ed inoltre, è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori. Raggiunta la maggioranza, l’accordo è omologato, reso definitivo e sottoposto alla pubblicità come per legge.
3. Procedura di liquidazione dei beni
Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori cosicché da fronteggiare i propri debiti.
Nel frattempo, il Tribunale provvede a nominare un liquidatore per la vendita dei beni del debitore– salvo i beni e crediti impignorabili, i beni alimentari, stipendi, salari etc. – ed a pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.
Riforma della legge salvasuicidi: il nuovo codice della crisi di impresa contiene sia la vecchia legge fallimentare che la legge n. 3/2012 modificata.
Viene riformata la famosa legge salvasuicidi, più tecnicamente chiamata legge sul sovraindebitamento. La vecchia Legge n. 3 del 2012, che fino a ieri costituiva un autonomo corpo normativo, ora è stata trasfusa nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicato da stamattina sulla Gazzetta Ufficiale (trovi il testo integrale qui). Cosa cambia rispetto al passato? Molto.
Anche se resta inalterata la struttura e la finalità della procedura – volta, come noto, a sottrarre famiglie ed imprese dall’insolvenza, agevolandone la ripresa – la nuova legge sul sovraindebitamento prevede ora un meccanismo di cancellazione dei debiti anche senza pagamento dei creditori. Potrà ottenere l’esdebitazione “a zero incassi” chi non ha nulla da offrire ossia chi non può far fronte ai pagamenti neanche in parte. Maggiori dettagli nell’articolo Come liberarsi dai debiti senza pagare i creditori. Chiaramente si tratta di un’ipotesi residuale, che si può sfruttare una sola volta nell’arco della propria vita, ma che senza dubbio attirerà l’attenzione di tutti coloro che, sino ad oggi, non hanno potuto accedere al beneficio del sovraindebitamento proprio per l’assenza di redditi o beni intestati da vendere o cedere ai creditori – anche solo in garanzia – pur di vedersi cancellare le passività
cambiano i nomi ..... ACCORDO DI COMPOSIZIONE >>>>
CONCORDATO MINORE
artt. 74 e ss.
PIANO DEL CONSUMATORE >>>>
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
artt. 67 e ss.
LIQUIDAZIONE DEI BENI >>>>
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
artt. 268 e ss.
cambiano le procedure .....
CONCORDATO MINORE
artt. 74 e ss.
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
artt. 67 e ss.
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
artt. 268 e ss.
ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE
art. 283
(PROCEDURA FAMILIARE
art. 66)
Consigli di cui puoi fidarti ogni volta
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